1.
Imprese con organico superiore a 9 dipendenti:
i da-
tori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a lo-
ro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari
al 10% della retribuzione imponibile ai fini previden-
ziali.
2.
Imprese con organico pari o inferiore a 9 dipendenti
:
per le assunzioni con contratto di apprendistato ef-
fettuate dal
1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016
i datori di lavoro godono dello
sgravio contributivo
pari al
100%
per i primi tre anni di contratto. Per gli
anni successivi al terzo è confermata l’aliquota del
10% fino alla scadenza dell’apprendistato.
Si ricorda l’obbligatorietà della dichiarazione
de mini-
mis.
A decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2013” è
escluso dalla misura agevolata il contributo dell’1,61%
relativo all’ASpI.
In caso di mantenimento in servizio dell’apprendista
al termine del periodo di apprendistato l’agevolazio-
ne contributiva del 10% è riconosciuta per ulteriori 12
mesi successivi alla fine del periodo di apprendistato.
Contribuzione a carico lavoratore:
a carico dell’apprendista è prevista una contribuzione
ridotta pari al 5,84% sulla retribuzione lorda imponibi-
le. L’aliquota agevolata permane per ulteriori 12 mesi
nel caso di mantenimento in servizio al termine del pe-
riodo di apprendistato.
BENEFICIO NORMATIVO:
gli assunti con contratto di apprendistato non rientra-
no nella base di calcolo per l’applicazione di partico-
lari istituti previsti dalle legge o dalla contrattazione
collettiva. Fa eccezione la disposizione di cui all’art. 1
legge 223/1991: ai fini delle disposizioni in materia di
CIGS nella determinazione del numero dei dipendenti
occupati nelle imprese vanno ricompresi i lavoratori di
qualunque qualifica compresi gli apprendisti.
1. APPRENDISTATO
Prospetto 1
Tavola riepilogativa delle agevolazioni contributive per le
assunzioni con contratto di apprendistato con esclusione
gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità.
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 – Testo Unico
dell’apprendistato
- Legge 12 novembre 2011, n. 183–Legge di Stabilità
2012
- Circolare INPS n. 128 del 02 novembre 2012
- Circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2007
- Messaggio INPS n. 11761 del 22 luglio 2013.
BENEFICIARI:
datori di lavoro appartenenti a tutti i settori di attività.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
lavoratori di età compresa fra i 15 ed i 29 anni, assun-
ti con una delle tre tipologie di apprendistato previste
dal Testo Unico [1) apprendistato per la qualifica ed il
diploma professionale, 2) apprendistato professionaliz-
zante o contratto di mestiere, 3) apprendistato di alta
formazione e ricerca].
Per gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità si veda
il Prospetto 2.
INCENTIVO:
l’incentivo consiste in una agevolazione contributiva
sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.
Contribuzione a carico datore di lavoro:
l’agevolazione contributiva è diversificata a seconda
che l’impresa abbia un organico inferiore o superiore
a 9.
PRINCIPI GENERALI
PER L’APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- Art. 4, commi 12, 13 e 15, Legge 28 giugno 2012, n. 92
- Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137
Gli incentivi alle assunzioni
non spettano nei casi in cui l’assunzione:
1.
costituisca l’attuazione di un obbligo preesistente
previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, anche
nel caso in cui l’avente diritto sia assunto da un’agenzia di somministrazione e inviato in missione nell’azienda
obbligata all’assunzione;
2.
violi eventuali diritti di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore
, anche nel caso in cui il lavoratore
sia assunto da un’agenzia di somministrazione e inviato in missione nell’azienda obbligata al rispetto del diritto
di precedenza;
3.
sia effettuata da una unità produttiva che ha in atto sospensioni per crisi
o riorganizzazione aziendale, anche nel
caso di assunzione da parte di un’agenzia di somministrazione e invio in missione presso l’unità produttiva;
4.
riguardi i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti
da parte di una impresa avente assetti proprietari sostan-
zialmente coincidenti con quella che procede all’assunzione; in caso di somministrazione tale condizione si
applica all’impresa utilizzatrice.
Al fine di determinare il diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l’attività in favore dello stesso soggetto
, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le presta-
zioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite
dalla stessa agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmen-
te coincidenti ovvero vi siano rapporti di collegamento o controllo.
Gli incentivi alle assunzioni non spettano nel caso di mancato adempimento degli obblighi relativi alle comuni-
cazioni obbligatorie. In caso di adempimento tardivo gli incentivi spetteranno dal momento dell’avvenuta comu-
nicazione.
IV
AssoFocus
Venerdì
29
novembre
2013