InformaImpresa 02/2015 - page 22

ULTERIORI CONSIDERAZIONI
È importante sottolineare che, in considerazione del
fatto che la lettera a) del citato articolo 17ora si rife-
risce alle prestazioni di servizi diverse da quelle di in-
stallazione di impianti, demolizione e completamento,
il reverse charge continua ad applicarsi solo alle ipote-
si di subappalto relativamente alle altre attività (diver-
se da quelle di installazione di impianti, demolizione e
completamento) rientranti nel settore F.
In particolare, continua ad applicarsi il meccanismo
del reverse charge solo in presenza di sub-appalto re-
so nei confronti di un appaltatore (soggetto passivo
IVA) operante nel settore edile, alle attività contraddi-
stinte dai codici riconducibili ai seguenti gruppi:
attività di costruzione degli edifici (gruppo 41.2,
sezioneF),
costruzioni di strade e ferrovie (gruppo 42.1, se-
zioneF),
costruzione di opere di pubblica utilità (gruppo
42.2, sezioneF)
costruzioni di altre opere di ingegneria civile
(gruppo42.9, sezioneF)
altri lavori specializzati di costruzione (gruppo
43.9, sezione F):
si tratta (codici ATECO 2007:
43.91.00,43.99.01,43.99.02.43.99.09), adesem-
pio, della realizzazione dei lavori di copertura (co-
struzionedi tetti, coperturadi tetti, installazionedi
grondaie e pluviali, lavori di impermeabilizzazio-
ne, lavori di fondazione, di isolamento, montaggio
e smontaggiodi ponteggi, etc).
Può quindi accadere che un’impresa edile che effettua
una prestazione di servizi nei confronti di un commit-
tente soggetto passivo IVA (quindi, in base ad un con-
tratto di appalto), si trovi ad applicare il meccanismo
del reversecharge solo relativamenteadalcune tipolo-
giedi prestazioni (ad esempio, installazionedi impian-
to elettrico). Se, nel medesimo contratto è prevista an-
che l’esecuzionedi un lavorodi coperturadel tetto, tale
prestazione (riconducibile al gruppo 43.9) deve esse-
re fatturata con lemodalità ordinarie, non sussistendo
un rapportodi subappalto tra le parti. Da ciò consegue
la necessità di compilare la fattura conmodalità diffe-
renziate (reverse charge omodalità ordinaria) relativa-
mente alle diverse prestazioni effettuate.
IMPLICAZIONI CONALCUNI REGIMI SPECIALI
Il regimedell’IVAper cassa, previstodall’articolo32-bis
del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012,
prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA sia in ri-
ferimento alle operazioni attive che passive per coloro
che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servi-
zi imponibili nello Stato nei confronti di altri sogget-
ti passivi IVA e che, avendo realizzato nell’anno prece-
dente un volume di affari non superiore a 2milioni di
euro, hanno esercitato apposita opzione.
Nella circolare n. 44/E del 26 novembre 2012, al par.
5, è precisato che il regime di IVAper cassa non è ap-
plicabile in relazionealleoperazioni per lequali l’IVAè
applicata con regole peculiari, tra le quali rientrano le
operazioni effettuate nei confronti di cessionari/com-
mittenti che assolvono l’IVA con il reverse charge.
Nel caso di soggetti che abbiano optato per l’IVA per
cassa e che, dal 1° gennaio 2015, pongono in essere
operazioni che rientrano nel reverse charge, si ritiene
che:
l’opzione precedentemente espressa per il regi-
me dell’IVA per cassa non abbia più validità, con
la conseguenza che il regimemedesimo cessa di
avere applicazione;
conseguentemente, si ritiene, mutuando i principi
contenuti nel comma 2 dell’art. 7 del D.M. 11 ot-
tobre2012attuativodel regimedell’IVAper cassa,
che l’IVAsospesa-relativaadoperazioni effettuate
manonancora incassate-debbaessere computata
a debito nell’ultima liquidazione relativa al perio-
do in cui è applicato il regime dell’’IVA per cassa.
A partire dalla medesima liquidazione può esse-
re esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta
nonancoradetratta relativaagli acquisti effettuati
e non ancora pagati.
SANZIONI
L’articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n.
471/97, disciplina il regime sanzionatorio per le vio-
lazioni in materia di reverse charge, con l’obiettivo di
modulare le relative sanzioni all’effettiva evasione del
tributo.
Inparticolare, è prevista:
una sanzione base dal 100 al 200% dell’impo-
sta, con un minimo di euro 258, nel caso in cui
il committente non assolva l’imposta relativa agli
acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo
dell’inversione contabile e la medesima sanzione
si applica al cedenteoprestatore cheha irregolar-
mente addebitato l’imposta in fattura omettendo-
ne il versamento;
la sanzione è ridotta al 3%, conunminimodi euro
258, nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata comun-
que assolta, seppure inmodo irregolare.
Considerata l’obiettiva difficoltà che si riscontra in se-
dedi delimitazionedell’ambitoapplicativodellanuova
disciplina, Confartigianato ha espressamente richiesto
all’Agenziadelleentrate lanon applicabilitàdi sanzio-
ni per leeventuali irregolari fatturazioni,commessenei
primi 60 giorni di applicazione della nuova disciplina,
purchè le stesse siano regolarizzate entro un congruo
termine richiamando, a tal riguardo, le norme dello
Statutodel contribuente (articolo3, comma2eartico-
lo10, comma3, della leggen.212/2000).
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