InformaImpresa 02/2015 - page 18

entrata in vigore del decreto in commento, vale a dire
prima del 13dicembre2014.
Con riferimentoal secondopunto, lacircolareconferma
chenondiscendono, per i contribuenti, obblighi dichia-
rativi nuovi odiversi rispetto a quelli vigenti.
Con riguardo all’ultimo punto l’Agenzia si limita a rile-
vare che i liquidatori rispondono in proprio del versa-
mento dei tributi dovuti dalla società estinta nei limiti
dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza
in sede di graduazione dei crediti sottolineando sola-
mente la circostanza che l’onere probatorio è traslato
sui liquidatori.
FISCO
7 Il reverse charge -Le novità dal 2015
La Legge di Stabilità ha previsto una estensione dell’ap-
plicazione dell’IVA con il meccanismo del reverse charge:
coinvolti, dal 1° gennaio 2015, gli installatori di impianti
e i servizi di completamentodegli edifici anche inassenza
di subappalto
Tra le numerose novità, in materia fiscale, introdotte
dalla leggen.190del23dicembre2014 (Leggedi Sta-
bilitàper il 2015),meritanoun approfondimento ledi-
sposizioni cheampliano l’applicazionedelmeccanismo
del reverse charge a nuovi settori di attività, relativi al
compartoedile (prestazioni di demolizione, installazio-
ni di impianti e completamento di edifici), ai servizi di
pulizia negli edifici, al settore energetico e alla cessio-
ne di beni alla grande distribuzione organizzata.
Il meccanismo di inversione contabile, che comporta
l’assolvimentodell’IVAdapartedel cessionario sogget-
to passivo d’imposta, è applicabile alle operazioni ef-
fettuate dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle ces-
sioni di beni nei confronti della grande distribuzione
(ipermercati, supermercati, discount alimentari), per le
quali l’entrata in vigore della nuova disciplina è subor-
dinata all’ottenimentodi un’apposita autorizzazioneda
parte del Consigliodell’unione europea.
La nuova modalità di applicazione dell’IVA ha riflessi
immediati sugli adempimenti, sia nella fase di fattu-
razione che di registrazione dei documenti. E’ quindi
necessario cercaredi individuare conprecisione leatti-
vità coinvolte, coordinando in particolare le novità che
interessano il settore edile con quanto previsto, per il
medesimo settore, a decorrere dal 2007.
A tale riguardo è stata sollecitata una presa di posizio-
ne ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.
COSAÈ IL“REVERSECHARGE”
Ilmeccanismodel reverse charge, previstodall’articolo
17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, prevede l’assolvi-
mento dell’IVA da parte del cessionario soggetto pas-
sivod’imposta.
A tal fine:
la fattura è emessa dal cedente/prestatore senza
addebitodi IVA con l’annotazione “inversione con-
tabile”e l’eventuale indicazione della norma;
la fattura è integrata dal cessionario con l’indica-
zione dell’aliquota e della relativa imposta;
la fattura è annotata dal cessionario sia nel regi-
strodelle fatture emesse o corrispettivi (entro il
mese di ricevimentoo anche successivamente,ma
comunque entro15giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativomese) sia nel registrodegli
acquisti.
L’obiettivo del meccanismo, come è noto, è quello di
ridurre il rischio di evasione dell’imposta: invertendo
l’onere del versamento (dal cedente al cessionario), si
evita in sostanza che l’acquirente porti in detrazione il
tributo che potrebbe non essere corrisposto all’Erario
da parte del cedente.
I SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE: GENERALITÀ
L’articolo 1, comma 629, della Legge di Stabilità per
il 2015, ha previsto ulteriori ipotesi di reverse charge,
a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio
2015. I nuovi settori assoggettati al reverse charge in-
tegranoemodificano l’elencodelleattivitàgiàpreviste
dall’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72; inoltre,
ampliano le fattispeciedi cessioni di cui all’articolo74,
comma7,delD.P.R.n.633/72, introducendovi lacessio-
ne dei pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al
primo. Inparticolare, con lanuova formulazionedell’ar-
ticolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 (modificata
all’articolo 1, comma 629, lettera a, legge n. 19/2014)
il reverse charge è applicabile ai seguenti comparti:
prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (lette-
ra a-ter);
settore edile (lettera a e lettera a-ter);
settore energetico:trasferimenti di quote di emis-
sioni di gas a effetto serra (lettera d-bis), trasfe-
rimenti di certificati relativi al gas e all’energia
elettrica (lettera d-ter), cessioni di gas e di ener-
gia elettrica a soggetti passivi rivenditori (lettera
d-quater);
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