InformaImpresa 02/2015 - page 14

danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224
C.C.);
rimborsi spettanti odovuti nel contrattodiman-
dato (artt. 1714 e1720C.C.).
AI FINI FISCALI
AgenziaEntrate:
1.
ravvedimentooperoso -%Art. 13Dlgs 472/97:
presunzionedi fruttuositàdei capitali dati amutuo
(nel reddito di impresa o meno), salvo patto con-
trario - Art. 45 comma2 e89 comma 5Tuir;
rimborso di imposte pagate -Art. 44 e 44-bis Dpr
602/73;
rateizzazioni di imposte dovute a seguito:
• di avvisi bonari (art. 36-bis e ter Dpr 600/73)
- DM21/5/09–
• di adesione agli inviti al contraddittorio o al
PVC-Art. 5 e5-bisDlgs 218/97;
• di accertamento con adesione, acquiescenza e
conciliazione giudiziale (semestrale) Dlgs 218/97
ConcessionariodellaRiscossione:
2.
Ritardata iscrizione a ruolo -Art 20Dpr 602/73;
RateizzazionedelleCartelledi pagamento-Art.21
Dpr 602/73
Sospensione amministrativa della riscossione Art.
39Dpr 602/73
USUFRUTTO
Il tasso legale contribuisce alladeterminazionedel va-
lore dell’usufrutto e della nuda proprietà (quale diffe-
renza tra lapienaproprietà e l’usufrutto). La variazione
deltasso legale, infatti,comportaunavariazioneneical-
coli dautilizzareper laquantificazionefiscaledell’usu-
frutto e delle rendite (art. 14 e 17 D.Lgs. n. 346/90),
secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pub-
blicato sullaG.U. n. 303del 31/12/2009.
FISCO
6 L’abrogazione della responsabilità solidale
negli appalti e la responsabilitàdei liquidatori
delle società
Il decreto legislativo sulla semplificazione fiscale intervie-
ne inmateriadi responsabilità solidalenegli appalti abro-
gandone la disciplina contenuta nell’articolo 35, commi
28, 28-bis e 28-ter del D.L. n. 223/2006.
In sededi approvazionedefinitivadel decreto legislati-
vo sulla semplificazionefiscaleedichiarazionedei red-
diti precompilata - D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
- ha trovatofinalmenteaccoglimento la richiestadi su-
perare l’attuale disciplina della responsabilità solidale
fiscale negli appalti. L’articolo 28 del provvedimento
in argomento, al comma 1, abroga infatti l’articolo 35,
commi 28, 28-bis e 28-ter del Decreto legge 4 luglio
2006, n. 223 (cosiddettodecretoVisco-Bersani).
Il medesimo articolo 28, commi 4-7, stabilisce che
l’estinzionedelle societàhaeffettoai fini fiscali decorsi
cinqueanni dalla richiestadi cancellazionedelle socie-
tà dal Registrodelle imprese e i liquidatori rispondono
in proprio del pagamento delle imposte dovute dalla
società posta in liquidazione.
Il decreto legislativo n. 175/2014 è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014, n. 277
e, non essendo stato diversamente disposto, il prov-
vedimento è entrato in vigore dal giorno 13 dicembre
2014, quindicesimodalla sua pubblicazione.
Fino a tale data continuano a produrre effetti le dispo-
sizioni recatedall’articolo35, commi da28a28-terdel
D.L. n. 223/2006.
LA DISCIPLINA PREVIGENTE SULLA RESPONSABILITA’
SOLIDALENEGLIAPPALTI
L’articolo13-ter delD.L.22giugno2012, n.83, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
(in vigore dal 12 agosto 2012) ha sostituito il comma
28 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006,
come modificato dall’articolo 2, comma 5-bis, D.L. n.
16 del 2012, concernente i soggetti responsabili per
il versamento di somme all’erario nel caso di appalto
di opere e di servizi, aggiungendo altresì i commi 28-
bis e28-ter.
La norma, in vigore dal 12 agosto 2012 al 12 dicem-
bre 2014, ha introdotto la responsabilità in solido tra
appaltatore e subappaltatori nei contratti di appalto di
opere e servizi in relazione agli adempimenti relativi
ai versamenti:
delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dipen-
dente,
dell’imposta sul valore aggiunto (successivamente
il D.L. n. 69/2013, art. 50, ha escluso l’Iva dall’am-
bito oggettivo di applicazione della presente di-
sciplina),
dovuti dai subappaltatori, scaduti alla data del versa-
mentodei corrispettivi pattuiti, per leprestazioni effet-
tuate, nei contrattimedesimi.
Lanormativa si è applicata ai contratti di appalto e su-
bappalto di opere, forniture e servizi, conclusi da sog-
getti che stipulavano i predetti contratti nell’ambito di
attività rilevanti ai fini IVA, inogni caso i soggetti di cui
agli artt. 73e74delTUIR (societàdi capitali, enti pub-
blici e privati, società non residenti, Stato, enti locali,
ecc), escluse le stazioni appaltanti.
L’appaltatore doveva verificare che gli adempimenti,
scaduti alla data del versamento dei corrispettivi pat-
tuiti nel contratto di subappalto, fossero stati corretta-
mente eseguiti dai subappaltatori, tramite:
acquisizione della documentazione attestante
l’avvenuto adempimento degli obblighi da parte
dei subappaltatori prima del versamento dei cor-
rispettivi pattuiti;
attestazionedapartedell’appaltatoreedei subap-
paltatori del corretto adempimento (circ. n. 40/E
del 2012);
asseverazione da parte di un Caf imprese [art. 35,
co. 1, D.lgs. n. 241/97] odi unprofessionista abili-
tato [art. 3, co. 3, lett. a) D.P.R. n. 322/98] dell’atte-
stazione dell’avvenuto adempimento degli obbli-
ghi tributari.
L’appaltatore poteva sospendere il pagamento dei cor-
rispettivi pattuiti fino all’esibizione della documenta-
zione richiesta da parte del subappaltatore.
Il committenteprovvedevaal pagamentodel corrispet-
tivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte
di quest’ultimo della documentazione attestante che
gli adempimenti relativi agli obblighi tributari erano
stati correttamente eseguiti dal medesimo appaltato-
re e dagli eventuali subappaltatori. In assenza di ta-
le documentazione, il committente poteva sospendere
il pagamento del corrispettivo. L’inosservanza di det-
te modalità da parte del Committente era punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
a euro200.000.
Successivamente l’Agenziadelleentrate, con la circola-
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