InformaImpresa 02/2015 - page 15

re n. 2/E del 1°marzo 2013, ha definito con chiarezza
l’ambito di applicazione della disciplina in argomento
escludendo tutti quei contratti che, per contenuto, non
possonoessere ricondotti ai contratti di appaltodi ope-
reo servizi di cui all’articolo1655del c.c. Al pari sono
state ritenute escluse anche lemere forniture di beni,
anche se citatedal comma28-ter delD.L. n.223/2006.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, l’ambito di ap-
plicazionedellanorma era dettatodai primi commi 28
e 28-bis del decreto legge sopra citato, nei quali l’ap-
paltodi forniture di beni non era richiamato.
In estrema sintesi, secondo l’Agenzia delle entrate, re-
stavano fuori dalla norma:
gli appalti di fornitura dei beni;
il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222
c.c.;
il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e
seguenti del c.c.;
il contrattodi subfornituradisciplinatodalla legge
18giugno1998, n. 192;
le prestazioni rese nell’ambito del rapporto con-
sortile.
1.1 L’abrogazione della responsabilità solidale negli
appalti e il principiodel“favor rei”applicato soloa
favoredel committenteenona favoredegli appal-
tatori
La disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti
introdottacon l’obiettivodi contrastare fenomenievasi-
vi, in realtà, haposto in capoalle impresegravosi oneri
amministrativi non proporzionati rispetto all’esigenza
di tutelare l’Erario. Tali oneri hanno inoltre aggrava-
to ulteriormente i ritardi di pagamento tra le imprese
(committenti/appaltatori/subappaltatori), ponendosi in
netto contrasto con le finalità della Direttiva europea
n. 7del 2011, contro i ritardi di pagamento nelle tran-
sazioni commerciali, recepita nel nostro ordinamento
con il D.lgs. n. 192 del 2012 e concorrendo, inoltre, ad
aggravare situazioni di crisi primadi caratterefinanzia-
rio e successivamente economico delle imprese. Pren-
dendo finalmente atto delle gravissime conseguenze
che tale disciplina ha arrecato alle imprese, Governo
e Parlamento, accogliendo in tal modo le istanze della
Confartigianato, hanno proceduto per la sua definitiva
abrogazione, utilizzando per tale scopo il decreto legi-
slativo sulle semplificazioni.
Sono state tuttavia rilevate alcune criticità derivanti
principalmente dallamancanza nel decreto legislativo
sulle semplificazioni di disposizioni che prevedessero
un periodo transitorio fino alla data del 13 dicembre
2014, giorno in cui è cessata l’applicazione della di-
sciplina sulla responsabilità solidale, per i contratti in
essere.
Su tali aspetti è intervenuta la circolare dell’Agenzia
delle entrate 30 dicembre 2014, n. 31/E di commen-
to alle novità fiscali, chiarendo che, in attuazione del
principio di legalità, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n.
472 del 1997 (c.d. favor rei), non trova applicazione
la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 5.000
a euro 200.000) posta a carico del committente per le
violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e
non ancora definitive allamedesima data.
Con riguardo agli appaltatori/subappaltatori, contra-
riamente a quanto auspicatodalla Confartigianato, cir-
ca l’applicabilità del principio del favor rei, in base al
quale «salvo diversa previsione di legge, nessuno può
essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, se-
condo una legge posteriore, non costituisce violazio-
nepunibile», lamedesima circolaren. 31/Eprecisa che
tale principio non trova applicazione in relazione alla
responsabilità solidale prevista in capo all’appaltato-
re per violazioni commesse dal subappaltatore entro
la data di entrata in vigore della disposizione in esa-
me (13 dicembre 2014), sul presupposto che il princi-
pio del favor rei trova applicazione con esclusivo rife-
rimento alle fattispecie sanzionatorie rimanendo, per
contro, regolata dal principiogenerale della successio-
nedelle leggi nel tempo (c.d. tempus regit actum) ed, in
particolare, dal principio d’irretroattività, l’applicazio-
ne della norma precettiva, tra cui va annoverata quella
costitutiva della responsabilità per l’imposta. Pertanto,
l’appaltatore potrebbe incorrere nella responsabilità
solidale nel caso non abbia ottemperato agli adempi-
menti prescritti dalla relativa disciplina, vigenti fino al
12dicembre2014.
1.2.Lamodifica all’articolo29, comma2, del D. Lgs. n.
276/2003 (cd. LeggeBiagi)
L’abrogazionedella responsabilità solidalenegli appal-
ti in argomento è accompagnata, tuttavia, da un corri-
spondente interventonormativo, introdottodal comma
2dell’articolo28delD.Lgs sulla semplificazionefiscale
(D.Lgs. n. 175/2014), all’articolo 29 (Appalto), comma
2, del D. Lgs. n. 276/2003 (cd. leggeBiagi). Tale ultima
disposizione prevede, in materia di appalti di opere o
di servizi, una responsabilità solidale del committente
imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore–ed
eventuali subappaltatori–per la corresponsione ai la-
voratori dei trattamenti retributivi, nonché dei contri-
buti previdenziali e assicurativi dovuti in relazione al
periododi esecuzione del contrattodi appalto.
Nella parte in cui viene previsto che il committente,
che abbia eseguito il pagamento dei trattamenti retri-
butivi dei lavoratori, possaesercitare l’azionedi regres-
so nei confronti del coobbligato, è stato inserito, con
l’articolo 28, comma 2 del Decreto in commento, l’ob-
bligo, per il committente, di assolvere, ove previsto, gli
adempimenti del sostituto d’imposta, ai sensi delle di-
sposizioni contenute nel D.P.R. n. 29 settembre 1973,
n. 600.
La circolare dell’Agenzia delle entrate 30 dicembre
2014, n. 31/E, di commento alle novità fiscali, eviden-
zia che tale previsione ha natura confermativa di un
principiodi caratteregenerale, già risultantedall’appli-
cazionedelleordinariedisposizioni inmateriadi sosti-
tuzione d’imposta previste dal citato D.P.R. n. 600 del
1973 (la circolare in argomento cita la risoluzione n.
481/E del 2008 per la sussistenza dell’obbligo per il
committente di assolvere gli adempimenti del sostitu-
to d’imposta in relazione ai pagamenti effettuati ai di-
pendenti dell’appaltatore anche a seguito delle azioni
proposte ai sensi dell’articolo1676del codice civile).
Per effettodi tale integrazioneoraai sensi dell’articolo
29 del D.Lgs. n. 276/2003 i committenti qualora pa-
ghino i compensi spettanti ai lavoratori, dovranno ef-
fettuare le ritenute di imposta, se dovute.
La Relazione Illustrativa allo schema di decreto legi-
slativo sulle semplificazioni evidenzia che la suddetta
nuova previsione normativa dovrebbe evitare, da una
parte, qualunque “intromissione” nell’autonomia con-
trattuale delle parti e, dall’altra, porsi a presidio, nelle
suddette ipotesi, dell’evasione fiscale connessa all’uti-
lizzodi lavoratori “innero”prevedendoun ruolo in tale
campodell’INPS.
1.3 Il ruolodell’INPS
Il successivo comma 3 del medesimo articolo 28 si in-
serisce, infatti, nell’ambito degli interventi volti al po-
tenziamento degli strumenti di contrasto degli ina-
dempimenti fiscali in materia di ritenute, prevedendo
che l’INPS renda disponibili all’Agenzia delle Entrate,
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