grande distribuzione organizzata: cessioni di beni
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effettuate nei confronti degli ipermercati, super-
mercati, discount alimentari (lettera d-quinquies).
Prima di entrare nel dettaglio dei singoli settori, è ne-
cessariodefinire il concettodi “edificio”, acui fanno rife-
rimento le prestazioni di pulizia, demolizione, installa-
zionedi impianti edi completamentoper l’applicabilità
del reverse charge, come stabilito nella lettera a-ter)
sopraindicata.
Una definizione di “edificio”, che può essere a tal fine
validamenteutilizzata, è contenutanella risoluzionen.
46/E/1998, ove, riprendendouna circolaredelMiniste-
ro dei lavori pubblici, è stato precisato che per “edifi-
cio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coper-
ta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da
altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza
soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che
disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa
avere una opiù scale autonome”.
Si ritiene che rientrino in tale definizione sia i fabbri-
cati civili che quelli ad uso industriale, commerciale,
artigianale, nonché leparti di essi (adesempio, singolo
locale di un edificio).
Nella definizione di “edificio”, soprariportata, non do-
vrebbero rientrare i cosiddetti macchinari “imbullona-
ti”, ancorchè ancorati al suolo.
È esclusa, infine, l’applicazione del reverse charge per
le prestazioni di servizi di pulizia, installazione di im-
pianti e demolizione relative a beni mobili di ogni ti-
po.
Per effettodell’articolo1, comma629, lettera d), legge
n. 190/2014, che hamodificato l’articolo74, comma7,
del D.P.R. n. 633/72, l’IVA è applicata dal cessionario,
soggetto passivo d’imposta, alle cessioni di bancali in
legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivo
al primo. Si ritiene che, ai fini dell’applicazione del re-
verse charge alle cessioni di bancali in legno, l’unica
condizione richiesta è che “siano recuperati ai cicli di
utilizzo successivi al primo”: è sufficiente, quindi, che il
pallet non sia “nuovo”, mentre non dovrebbe rilevare il
fatto, richiesto per i rottami, di essere inutilizzabili ri-
spetto alla loroprimitiva destinazione senon attraver-
souna fase di lavorazione e trasformazione.
Su tale interpretazione è stato richiestounpronuncia
mentoufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.
2.1 Decorrenza e durata dell’applicazione del mecca-
nismo ai nuovi settori
I settori di nuova introduzione applicano il reverse
charge alle operazioni effettuate dal 1° gennaio2015,
secondo le regole previste nell’articolo 6, del D.P.R. n.
633/72 (per le prestazioni di servizi: il momento del
pagamentodel corrispettivoo, se anteriore, quellodel-
la fatturazione; per le cessioni di beni mobili: il mo-
mento della consegna o spedizione o, se anteriore,
quellodella fatturazione).
Fanno eccezione, come previsto dall’articolo 1, comma
632, Legge di Stabilità per il 2015, le cessioni di be-
ni effettuate nei confronti della grande distribuzione,
per le quali occorre attendere il rilascio di una speci-
fica autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione
europea.
Inoltre, l’applicazionedel reverse chargeèprevista con
unadurata limitataaunperiododi quattroanni (quin-
di, finoal 2018) per le cessioni eprestazioni relativeal
settore energetico e per le cessioni alla grande distri-
buzione.
I SINGOLI SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE:
DEFINIZIONEECRITICITÀ
Nel tentativo di definire in modo oggettivo il nuovo
campo di applicazione del reverse charge, si ritiene
che il criteriopiù corretto sia il riferimento alle attività
svolte secondo la classificazioneATECO2007.
In tal senso depone la Relazione Tecnica al provvedi-
mento, che richiama, al fine di delineare i settori a cui
si applica il nuovo reverse charge, per le prestazioni
di servizi di pulizia il codice ATECO 2007: 81.2 e per
le prestazioni di servizi di demolizione, installazione
di impianti e completamento di edifici il codiceATECO
2007: 43, edilizia specializzata.
Peraltro, si evidenzia che anche la denominazione del-
leprestazioni utilizzatadal legislatore ricalca la termi-
nologia utilizzata dalla classificazioneATECO2007.
SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI (art. 17, comma 6.
lettera a-ter,D.P.R. n.633/72)
Fino al 31 dicembre2014, le prestazioni di pulizia ne-
gli edifici eranoesclusedall’inversione contabile: nella
circolaren. 37/Edel 29dicembre2006, l’Agenziadelle
entrate aveva espressamente chiarito che tale attività
non rientravanella sezioneFdellaTabellaATECO2007
(costruzioni), ai cui codici attività erano riconducibili i
settori obbligati all’applicazione del reverse charge in
presenza di subappalto, ai sensi della previgente lette-
ra a), dell’articolo17, comma6, del D.P.R. n. 633/72. Di
conseguenza, su tali prestazioni l’IVAera applicata con
lemodalità ordinarie (esposta in fattura ed assolta dal
prestatore).
Dal 1° gennaio 2015, la nuova lettera a-ter), dell’arti-
colo17, comma6, del D.P.R. n. 633/72, prevede l’appli-
cazionedelmeccanismodel reversechargeallepresta-
zioni di servizi di pulizia degli edifici (come sopra defi-
niti: in sostanza, uffici, appartamenti, fabbriche, negozi,
etc. oparti di essi).
Deve trattarsi di prestazioni rese nei confronti di un
InformaImpresa
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Venerdì
30
gennaio
2015