committente soggetto passivo IVA, per effetto delle
condizioni richieste dal comma 5 dello stesso articolo
17, del D.P.R. n. 633/72: di conseguenza, sulle presta-
zioni di pulizia rese nei confronti di un condominio o
di privati, l’IVAcontinua ad essere applicata con lemo-
dalità ordinarie.
Se il committenteèuncondominio, oltreall’applicazio-
nedell’IVAcon lemodalitàordinarie, deveesserealtre-
sì operata la ritenutad’accontodel 4%, previstadall’ar-
ticolo25-ter, del D.P.R. n. 600/1973.
In pratica, per l’individuazione delle prestazioni di pu-
lizia si potrebbe far riferimento (come affermato nel-
la RelazioneTecnica al provvedimento) al gruppo 81.2
dell’ATECO 2007 ad esclusione di quelle di pulizia di
beni diversi daedifici (esempio: treni, autobus, cisterne,
macchinari industriali, ecc).
Qualche dubbio sussiste sull’inclusione dell’attività di
disinfestazione, denominata inmodo distinto nellaTa-
bella ATECO rispetto alla pulizia, ma comunque rien-
trante nel gruppo 81.2 menzionato dalla citata Rela-
zione Tecnica. Di conseguenza, si può ritenere che per
taleattivitàeffettuata suedifici, contraddistintadal co-
dice 81.29.10, l’IVA sia applicabile con il meccanismo
del reverse charge. Inmerito, è stato richiesto un pro-
nunciamento ufficiale da parte dell’Agenzia delle en-
trate.
Elencodelle attività soggette a reverse charge
Il reverse charge non dovrebbe essere applicabile alle
prestazioni riconducibili ai seguenti codici attività:
81.22.01Attività di sterilizzazione di attrezzature
•
medico sanitarie;
81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, ri-
•
mozione di neve e ghiaccio;
81.29.99Altreattivitàdi pulizianca (puliziaema-
•
nutenzione di piscine, treni, cisterne, ecc)
In sintesi, le imprese di pulizia seguono le seguenti
modalità di fatturazione, a seconda delle caratteristi-
che soggettive del committente (soggetto passivo IVA,
privatooCondominio):
Va, infine, precisato che il meccanismo di inversione
contabile deve essere applicato anche nel caso di ser-
vizi di pulizia su immobili effettuati nel 2014, resi a
soggetti passivi IVA, il cui pagamento o fatturazione
avviene successivamente al 1° gennaio2015.
SETTOREEDILE (art.17,comma6. letterea,a-ter,D.P.R.
n. 633/72)
La nuova formulazione della lettera a), coordinata con
la lettera a-ter), di nuova introduzione, dell’articolo 17,
comma 6, del D.P.R. n. 633/72, comporta sostanzial-
mente l’estensionedel reverse chargeancheai contrat-
ti di appalto (non solodi subappalto), relativi adalcune
prestazioni di servizi resenel settoreedilee consisten-
ti in demolizioni, installazione di impianti, e comple-
tamento di edifici. Tali prestazioni, ora espressamente
previste dalla nuova lettera a-ter), erano già ricompre-
se nella più ampia sezione F della tabella Ateco 2007
e, fino al 2014, applicavano il reverse charge solo in
presenza di subappalto reso nei confronti di un sog-
getto passivo esercente un’attività riconducibile al set-
tore edile.
Reverse chargefino al 31/12/2014
1.
Per comprendere con maggiore precisione gli effetti
delle nuove disposizioni sul settore edile, è necessario
riepilogare sinteticamente le condizioni di applicazio-
ne del reverse charge, nel medesimo settore, in vigore
già dal 1° gennaio2007.
Il reverse chargeeraapplicabilealleprestazioni di ser-
vizi rese nel settore edile da soggetti subappaltato-
ri nei confronti delle imprese di costruzione o ristrut-
turazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore
principale odi altri subappaltatori. Ilmeccanismonon
era applicabile, per espressa previsionenormativa, alle
prestazioni rese nei confronti di un contraente gene-
rale a cui venga affidata al committente la totalità dei
lavori.
Il settore “edile”era stato individuato, dalla circolare n.
37/E del 29 dicembre 2006, con riferimento alle atti-
vità riconducibili ai codici previsti nella sezioneFdella
tabellaAtecofin2004 (ora, Ateco2007).
Lecondizioni richiestedalla letteraa) all’epocavigente,
ai fini dell’applicazione del reverse charge, eranoquin-
di le seguenti:
doveva trattarsi di una prestazione di servizi edili
•
resanell’ambitodi un contrattodi subappalto (non
di appalto);
subappaltatore e appaltatore dovevano svolgere
•
un’attività riconducibile ad un codice ricompreso
nel settoreFdella classificazioneAteco (nonaveva
rilievo l’attività svolta dal committente principale,
destinatario finale dei lavori, estraneo alla disci-
plina).
Reverse chargedal 1° gennaio2015
2.
La Legge di Stabilità per il 2015 ha modificato la let-
tera a), limitata ai rapporti di subappalto, escludendo-
ne l’applicazione alle operazioni ora individuate nella
nuova lettera a-ter) (cioè, demolizioni, installazione di
impianti, completamento di edifici). Da ciò consegue
che il reversechargeèapplicabile a tali specifichepre-
stazioni (già rientranti nella sezione “F”ATECO 2007)
non solonel casodi subappalto,ma anche di appalto.
La relazione illustrativa al disegno di Legge di Stabili-
tà per il 2015 è di ausilio per comprendere il coordi-
namento delle lettere a) e a-ter). Il legislatore, infatti,
chiarisce che “(…) rispetto alladisposizionegeneraledi
cui all’articolo 17, comma sesto, lettera a), concernen-
te le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile, la previsione di cui
alla letteraa-ter) elimina l’operativitàdella limitazione
soggettiva in relazione alle prestazioni di demolizio-
ne, installazionedi impianti ecompletamentodi edifici.
Per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell’in-
versione contabile si applica in ogni caso, a prescin-
dere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da
soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore princi-
pale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei
confronti di un contraente generale a cui venga affida-
ta dal committente la totalità dei lavori. Conseguente-
mente per chiarezza, nella lettera a) è inserita la preci-
sazione che dal relativo ambito sono escluse le opera-
zioni di cui alla successiva lettera a-ter).”
Lanuova letteraa-ter) individuaespressamente lepre-
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InformaImpresa
Venerdì
30
gennaio
2015