InformaImpresa 16/2014 - page 2

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InformaImpresa
Venerdì
5
settembre
2014
AMBIENTE
97 Modalità operative per la gestione e l’utilizzo
nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti
dal recupero e dai rifiuti.
La delibera riporta le tabelle per identificare le diverse de-
stinazioni, nel settoredelle costruzioni, deimateriali prodot-
ti dall’attività di recupero dei rifiuti.
La Regione Veneto ha pubblicato, nel Bollettino regio-
nale n. 69del 15/07/2014, la deliberazione n. 1060del
24/06/2014. Tale provvedimento, che ha come titolo
“Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel set-
tore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e
di rifiuti”,
si pone come continuazione del lavoro che ha
portatoallaDGRVn. 1773/20012, riguardante lemoda-
lità operative della “demolizione selettiva”. Considerato
che la deliberazione n. 1773/2012 ha conseguito sicu-
ramente risultati molto positivi, si è ritenuto utile conti-
nuare il lavoro per poter definire le modalità operative
per l’ottenimentodi prodotti dal recuperodi rifiuti e loro
successivoutilizzoeper l’utilizzodirettodi rifiuti tal qua-
li, nel settore delle costruzioni.
Il documento approvato dalla regione Veneto è costitu-
ito da tre parti ovvero la deliberazione vera e propria
l’allegatoAe l’allegato B. La deliberazione fornisce indi-
cazioni sulla genesi del provvedimento stesso ed il per-
corso che si è attuato per il raggiungimento dello scopo.
Inoltre il testo sottolinea l’importanza del lavoro svolto
dal tavolo tecnico, istituito a tale scopo, in cui Confarti-
gianato del Veneto ha avuto certamente un ruolo di pri-
maria importanza. Infine la deliberazione fornisce delle
indicazioni molto importanti per la gestione dei rifiuti
in ingresso negli impianti di recupero, permettendo lo
stoccaggio suareepavimentateenon impermeabili, pur-
ché il rifiuto venga prima sottoposto a test di cessione
con esiti conformi alla normativa vigente.
E’ fondamentale sottolineare che il punto focale della
nuova normativa regionale, appena pubblicata, è costi-
tuito dai due allegati tecnici, che si riportano assieme al
testodella deliberazione stessa.
Si invita ad una attenta analisi soprattutto dell’Allegato
B in cui sono riportati tutti i possibili utilizzi dei varima-
teriali e le varie destinazioni.
ConfartigianatoVicenzaprovvederà, quantoprima, ador-
ganizzare degli incontri invitando le aziende coinvolte
nell’applicazione della nuova normativa.
Per approfondimenti consultare i file:
- DGRV 1060-2014 - Modalit operative per la gestione e
utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti
dal recupero dei rifiuti.pdf
- DGRV1060 del 2014 -Allegato B -Tabelle.pdf
- DGRV1060 del 2014 -AllegatoA -Norme tecniche.pdf
alla notizia1548
suwww.informaimpresa.it
AMBIENTE
98 Intermediazione e commercio dei rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi.Obbligodi garanzia
finanziaria.
Le imprese che effettuano l’intermediazione dei rifiuti senza
detenzione degli stessi, devono iscriversi alla specifica se-
zione dell’albo gestori ambientali e presentare le apposite
garanzie finanziarie.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22/09/2011, n. 221,
il decreto del Ministero dell’ambiente 20/06/2011, che
stabilisce la “Modalità e importi delle garanzie finanzia-
rie che devono essere prestate a favore dello Stato dai
commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione
dei rifiuti stessi”
Il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla parte IV
(Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati), specifica con l’art. 183 la definizione
di:commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità
di committente, al fine di acquistare e successivamente
vendere rifiuti, compresi i commercianti che non pren-
dono materialmente possesso dei rifiuti;intermediario:
qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smalti-
mento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli inter-
mediari che non acquisiscono la materiale disponibilità
dei rifiuti.
Tali attività impongono l’iscrizione all’albo gestori am-
bientali delle imprese.
L’iscrizione all’albo gestori ambientali delle imprese che
effettuano leattivitàdi commercioe intermediazionedei
rifiuti senza detenzione degli stessi è subordinata alla
prestazione di idonea garanzia finanziaria a copertura
delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in
sicurezza, bonifica, ripristinoambientale, realizzazionedi
eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento
dei rifiuti nonché risarcimento degli ulteriori danni deri-
vanti all’ambiente, indipendenza dell’attività svolta.
Con il decreto20/06/2011 è stato stabilito l’ammontare
della garanzia fideiussoria.
Ai fini delladeterminazionedell’ammontaredellagaran-
ziafinanziaria leattivitàdi intermediazionee commercio
dei rifiuti sono suddivise nelle seguenti categorie:
a)commercioed intermediazionedei rifiuti nonpericolo-
si;
b)commercio ed intermediazione dei rifiuti pericolosi.
Per l’esercizio delle attività di commercio e intermedia-
zione dei rifiuti non pericolosi, l’ammontare della garan-
zia fideiussoria è fissato come di seguito riportato:
Commercio
ed intermediazione
dei rifiuti
nonpericolosi
ClasseA Quantitàannuacomples-
sivamente trattata supe-
rioreouguale a200.000
tonnellate
Euro
3.000.000,00
ClasseB Quantitàannuacomples-
sivamente trattata supe-
riore o uguale a 60.000
tonnellate e inferiore a
200.000 tonnellate
Euro
1.500.000,00
ClasseC Quantitàannuacomples-
sivamente trattata supe-
riore o uguale a 15.000
tonnellate e inferiore a
60.000 tonnellate
Euro
450.000,00
ClasseD Quantitàannuacomples-
sivamente trattata supe-
riore o uguale a 6.000
tonnellate e inferiore a
15.000 tonnellate
Euro
250.000,00
Classe E quantità annua comples-
sivamente trattata supe-
riore o uguale a 3.000
tonnellate e inferiore a
6.000 tonnellate
Euro
100.000,00
Classe F quantità annua comples-
sivamente trattata infe-
riore a3.000 tonnellate
Euro
50.000,000
Per l’esercizio delle attività di commercio e intermedia-
zione dei rifiuti pericolosi, l’ammontare della garanzia fi-
deiussoria è fissato come di seguito riportato:
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...24
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