Deve essere garantita la r
accolta separatadei RAEEdi il-
luminazione
dalle altre categorie di RAEE, tramite appo-
siti contenitori, allo scopo di preservare l’integrità anche
in fase di trasporto fino al conferimento agli impianti di
trattamento.
I RAEE devono essere trasportati presso i
centri di rac-
colta comunali (o centri di raccolta privati o impianti di
trattamento
, organizzati dai produttori) con
cadenza tri-
mestrale
o, comunque, al raggiungimento della
quantità
massimadi 3500 kg
.
La durata del deposito non deve superare un anno.
Il
trasporto
dei RAEEèpossibile soloper il tragittoa) dal
domiciliodel consumatore al centrodi raccolta comuna-
le o al luogo di raggruppamento, b) dal punto di vendita
al luogodi raggruppamento (sediversodal puntodi ven-
dita), c) dal luogodi raggruppamento al centrodi raccol-
ta comunale.
La quantità massima che si può trasportare è 3500 kg
e gli automezzi non devono avere portata superiore a
3500 kg emassa superiore a6000 kg.
Il trasporto, nei casi a) ec) èaccompagnatodaunapposi-
to
documento
, numeratoe redatto in3esemplari,mentre
nel caso b) è accompagnato dalla copia fotostatica delle
pagine dello schedario.
Il trasportopuòessereeffettuatoancheda terzi, cheagi-
scono innome del distributore, secondoprecise regole.
I
modelli di schedario e di documento di trasporto
sono al-
legati al DM8marzo2010n° 65.
Sia la fase di
raggruppamento
che di
trasporto
dei RAEE
domestici deve essere dichiarata all
’Albo Nazionale Ge-
stori Ambientali
, presentando una comunicazione alla
SezioneRegionale competente.
Nella comunicazione si devono inserire diversi dati, tra
cui: la sede dell’impresa, l’indirizzo del punto di vendita
e del luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di
vendita), il nominativoo la ragione socialedel proprieta-
rio dell’area adibita a luogo di raggruppamento (diverso
dal punto di vendita) ed il titolo giuridico per l’utilizzo
dell’area stessa, le tipologie di RAEE raggruppati.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni; così pure
si deve dichiarare ogni variazione intervenuta.
INSTALLATORI EGESTORI DI CENTRI DIASSISTENZA
L’installatore ed il gestore di un centrodi assistenza, che
desiderasseroeffettuare il ritirodei RAEEdomestici, han-
no
le stesse incombenze del distributore
, con
obbligo di
iscrizione all’AlboGestori Ambientali
per la fasedi raccolta
e trasporto, la compilazione dello schedario e del docu-
mentodi trasporto.
Adifferenza del distributore, però, i
l luogodi raggruppa-
mentopuòessere solopresso il proprioesercizioenonè
possibile affidare il trasporto a terzi.
Inoltre, al momento della consegna dei RAEE al centro
di raccolta comunale, si compila un documento di au-
tocertificazione che attesti la provenienza domestica di
questi rifiuti, il cui modello è allegato al DM 8 marzo
2010n. 65.
RAEEPROFESSIONALI
I distributori, gli installatori ed i gestori di centri di assisten-
za
possono ritirare i RAEE professionali, se
formalmente
incaricati dai produttori di tali apparecchiature,
traspor-
tandoli presso gli
impianti autorizzati indicati dai pro-
duttori.
Anche in questo caso vi è l
’obbligo di iscrizione all’Albo
Gestori Ambientali
per la fase di raccolta e trasporto, la
compilazionedello schedario edel
documento di traspor-
to
.
Il luogodi raggruppamentodevepossedere i requisiti so-
pra elencati e, per installatori e gestori di centri di assi-
stenza, può essere solo presso il proprio esercizio. Per
questi ultimi, inoltre, non è possibile affidare il trasporto
a terzi.
I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto
dei RAEE, ai sensi del presente regolamento, sonoesone-
rati dall’obbligodelMUD.
Per approfondimenti consultare il file:
-d Lgs 49 del 14marzo 2014-2.pdf
alla notizia1567
suwww.informaimpresa.it;
la notizia n. 104di questo InformaImpresa:
-Attuazione direttiva2012/19/ue sui rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (RAEE)
e la notizia n. 103di questo InformaImpresa:
-Restrizione uso sostanze pericolose nelleAEE.
AMBIENTE
107 Pozzi: obbligo di denuncia ed analisi aVicenza.
Scadenza il 30 settembre2014.
Slitta al 30 settembre 2014 la scadenza per i proprietari.
Allo scopo di tutelare la salute pubblica ed in relazio-
ne alla contaminazione delle acque sotterranee da parte
di sostanze perfluoroalchiliche, il Comune di Vicenza ha
adottatoun’ordinanzacontingibileeurgentemediante la
qualedispone che cittadini ed impresedichiarino l’even-
tuale proprietà di pozzi dai quali si attinge acqua.
Il provvedimento, adottato sudisposizionedellaRegione
Veneto, prevede inoltre che le acque prelevate dai pozzi
ed utilizzate a scopo potabile personale o per produr-
re alimenti (inmancanzadi allacciamento all’acquedotto
pubblico) vadano sottoposte ad analisi chimica per de-
terminare la presenza di sostanze perfluoroalchiliche.
La denuncia del pozzo e la presentazione delle analisi
chimiche va fatta
entro il 30 settembre2014
compilan-
do l’appositomodulo che si allega.
Ladenuncia, opportunamente compilata, va trasmessaal
Comune di Vicenza - Settore Ambiente, energia e tute-
la del territorio – piazza Biade, 26 in formato cartaceo
(orario di apertura al pubblico: lunedì emercoledì dalle
8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18);
oppure tramite PECall’indirizzo:
cenza.it
.
Gli esiti delle analisi, che avranno validità di sei mesi,
vanno invece trasmessi al Servizio igiene degli alimenti
enutrizionedell’Ulss 6di Vicenza a cui spetta il giudizio
di conformità all’utilizzo in relazione a tali sostanze.
La consegna può avvenire via PEC (
sian.ulssvicenza@
pecveneto.it
) o amano presso la sede di via IVNovembre
n. 46 aVicenza.
Per approfondimenti consultare il file:
-
Censimento pozzi.pdf
alla notizia1574
suwww.informaimpresa.it
AMBIENTE
108 Torrebelvicino: serviziopubblicodi smaltimento
dei rifiuti e relativa tariffa.Anni 2012 e2013.
Il comune di Torrebelvicino risponde alla Confartigianato di
Vicenzachehachiesto informazioni edati relativi alla tariffa
sui rifiuti del 2012 e sullaTARES del 2013.
L’Amministrazionecomunaleper l’anno2012haeffettuato
ilserviziopubblicodi smaltimentodei rifiutiassimilatipro-
dotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle
superfici destinate a ufficio, servizi igienici, magazzino e
mostra/sala esposizione.
Per l’anno2012haapplicato la tassaesclusivamentesulle
superfici sopra elencate.
Per l’anno 2012, non sono state fornite le informazioni
richieste relative ai costi del servizio di smaltimento dei
rifiuti, allaproduzionedi rifiuti ealle tariffeapplicateper
le utenze domestiche e nondomestiche.
L’Amministrazionecomunaleper l’anno2013haeffettuato
ilserviziopubblicodi smaltimentodei rifiutiassimilatipro-
dotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle
superfici destinate a ufficio, servizi igienici, magazzino e
mostra/sala esposizione.
Per l’anno2013haapplicato la tariffa (costofissoevaria-
bile) sulle superfici dell’azienda sopra elencate.
InformaImpresa
9
Venerdì
5
settembre
2014