elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato. Il
marchio apposto deve consentire di individuare in ma-
niera inequivocabile il produttoredelleAEEeche le stes-
se sono state immesse sul mercato successivamente al
13 agosto2005.
Ilmarchio deve essere conforme a quanto stabilito nella
norma tecnicaCEI EN50419:2006-05 e deve contenere
almenounadelle seguenti indicazioni: nomedel
produt-
tore, logo
del produttore (se registrato),
numero di regi-
strazione al Registronazionale.
Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile.
Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve ri-
sultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma
tecnica CEI EN50419:2006-05, al punto4.2.
Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come ri-
fiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il
produttore appone sulle apparecchiature il simbolo del
contenitore della spazzatura barrato.
Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie
dell’AEE, o suuna superficievisibiledopo la rimozionedi
un coperchio o di una componente dell’apparecchiatura
stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere ef-
fettuata senza l’utilizzodi utensili.
Qualoranonsiapossibile, acausadelledimensioni odel-
la funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbo-
lo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi
sono apposti sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso
dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.
Gestione dei sistemi di raccolta, trattamento,
recupero e smaltimento
L’
organizzazione
dei sistemi di raccolta, di trattamento,
recupero e smaltimento dei RAEE, nonché il
finanzia-
mento
di queste operazioni è a caricodei produttori.
Il produttore può adempiere a tali obblighi aderendo a
un sistema di gestione individuale o collettivo.
Per il finanziamento della gestione del sistema RAEE è
prevista l’applicazione di un
eco contributo RAEE
, appli-
cato in relazione al tipo ed al pesodell’apparecchiatura.
Obbligo di iscrizione al RegistroNazionale
I produttori di AEE o i rappresentanti autorizzati devono
aderire al
Registro nazionale
prima di iniziare a operare
nelmercato italiano.
L’iscrizione è effettuata dal produttore presso la Camera
di Commercio ove si trova la sede legale dell’azienda e
può avvenire
esclusivamente per via telematica
e l’acces-
so al sistema avvienemediante firma digitale del legale
rappresentante.
L’adesioneal Registroprevede ladichiarazionedi adesio-
ne adun sistema di gestionedei RAEE, perciò ènecessa-
rio aderire PRIMA al sistema (collettivo o individuale) e
POI iscriversi al Registro.
Le informazioni per la registrazione e le comunicazioni
annuali sono indicate all’Allegato X del presente decre-
to.
Una volta effettuata l’iscrizione al Registro, viene rila-
sciato un
numero di iscrizione
, tramite il sistema infor-
maticodelleCamere di Commercio.
Entro 30 giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione
deve essere inserito dal produttore su
tutti i documenti
commerciali.
Comunicazione annuale al registro
I produttori comunicano con cadenza annuale al Comi-
tato di Vigilanza e Controllo, avvalendosi del modello di
dichiarazione ambientale (MUD), i seguenti dati:
- il numero ed il peso effettivo o solo il peso effettivo
delle apparecchiature immesse sul mercato nazionale
nell’anno solareprecedente, suddivise traapparecchia-
ture domestiche e professionali (la distinzione non si
applica per le apparecchiature di illuminazione);
- il peso delle apparecchiature reimpiegate, riciclate e
recuperatenell’anno solareprecedente (in casodi ade-
sione ad un sistema collettivo, tali informazioni sono
comunicate dal sistema collettivo).
Per approfondimenti consultare il file:
- d Lgs 49 del 14marzo 2014-1.pdf
alla notizia1566
suwww.informaimpresa.it,
la notizia
n. 104 di questo InformaImpresa:
- Attuazione direttiva 2012/19/ue sui rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
e la notizia n. 103 di questo InformaImpresa:
-Restrizione uso sostanze pericolose nelleAEE.
AMBIENTE
106 Rifiuti.Distributori, installatori e gestori centri
di assistenzaAEE.
Decreto Legislativo 14marzo 2014 n. 49 -Adempimenti
Decreto legislativo14marzo2014n.49
Decreto8marzo2010n.65
Il DM8marzo2010n. 65, entrato in vigore il 19/05/10,
ha stabilito lemodalità semplificate per il ritiro di rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da
parte dei distributori, degli installatori e dei gestori di
centri di assistenza.
Con l’entrata invigoredelD.Lgs.49/14, sono stateappor-
tate alcune modifiche agli adempimenti per distributori
e installatori. Ecco la sintesi degli adempimenti previsti
(per una lettura completa si rimanda al D.Lgs. 49/14).
I
distributori
assicurano il
ritiro gratuito in rapporto di
uno controuno
, delle apparecchiature, almomentodella
fornituradi un’apparecchiaturaequivalente adunnucleo
domestico.
-
RAEEequivalente
: RAEE ritiratoa frontedella fornitura
di unanuovaapparecchiatura, cheabbia svolto la stes-
sa funzione dell’apparecchiatura fornita.
I distributori possono effettuare all’interno dei locali del
proprio punto vendita o in prossimità immediata di es-
si la raccolta a titolo gratuito dei
RAEE provenienti dai
nuclei domestici di piccolissime dimensioni
(dimensioni
esterne inferiori a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori fi-
nali,
senza obbligo di acquisto
di AEE di tipo equivalen-
te (
rapportouno contro zero
). Tale attività è obbligatoria
per i distributori con superficie di vendita di AEE al det-
tagliodi almeno400mq.
Anche agli
installatori
e ai
gestori di centri di assistenza
è stata data la
possibilità
di ritirare i RAEE durante lo
svolgimentodelle loro attività, per favorire la raccolta di
questa specifica categoria di rifiuti.
Come già indicato nella sezione “introduzione”, i RAEE si
distinguono indue grandi gruppi:
RAEE
provenienti da nuclei
domestici
(originati da nu-
clei domestici o di origine commerciale, industriale, isti-
tuzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità,
a quelli originati dai nuclei domestici) e
RAEEprofessio-
nali
(diversi dai domestici).
DISTRIBUTORE (commerciantedi apparecchiature)
L’obbligo di ritiro dei RAEE domestici decorre dal
18/06/2010.
Vi è l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità
del ritiro, conmodalità chiare edi immediata percezione
oppuremediante indicazioni sul sito internet.
Al momento del ritiro, si compila un apposito
schedario
numerato progressivamente, indicando il nominativo e
l’indirizzodel consumatore e la tipologia del rifiuto.
Il
raggruppamentodeiRAEE
puòavvenirepresso il punto
di vendita opressoun altro luogo.
Il deposito preliminare è effettuato in
luogo idoneo
non
accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono esse-
re protetti dalle acquemeteoriche, anche con coperture
mobili, tenendo separati i rifiuti pericolosi. Inoltre, si de-
ve garantire l’integrità delle apparecchiature, senza che
avvenga il disassemblaggio o la sottrazione di compo-
nenti.
8
InformaImpresa
Venerdì
5
settembre
2014