InformaImpresa 16/2014 - page 6

ne dell’AEE sul mercato, una
copia della dichiarazione
UE di conformità
e la tengono a disposizione della
predettaautoritàdi vigilanzaegarantiscono che, su ri-
chiesta, la
documentazione tecnica
siamessa a dispo-
sizione di tale autorità;
8)a seguitodi una richiestamotivatadell’autoritàdi vigi-
lanza, forniscono tutte le informazioni e ladocumenta-
zionenecessarieper dimostrare la conformitàdell’AEE,
in lingua italiana, e cooperano con tale autorità, su ri-
chiestadi quest’ultima, inmerito aqualsiasi azione in-
trapresapergarantire laconformitàdelleAEEchehan-
no immesso sulmercato.
Obblighi dei distributori
-
distributore
: persona fisica o giuridica, diversa dal fab-
bricante e dall’importatore, che mette a disposizione
un’AEE sulmercato.
I distributori chemettonoun’AEE adisposizione sulmer-
cato verificano che:
1)l’AEE rechi la
marcatura CE
, sia accompagnata dai
do-
cumenti
o istruzioni ed avvertenze d’uso, almeno in
lingua italiana, e che il fabbricante e l’importatore si
siano conformati alle disposizioni prescritte (dati di
identificazione dell’AEE e del fabbricante odell’impor-
tatore);
2)se ritengono che un’AEE
non sia conforme
alleprescri-
zioni
non immette l’AEE
sulmercatofinoaquandonon
sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o
l’importatore, nonché’ l’autorità di vigilanza nazionale
delmercato;
3)se ritengono che un’AEE, che hanno immesso sul mer-
cato, non sia conforme, si assicurano che
sianoadotta-
te lemisure correttive
necessarie per
rendere confor-
me
taleAEE, per
ritirarla o richiamarla
e ne informano
immediatamente la predetta autorità di vigilanza, in-
dicando in particolare i dettagli relativi alla mancata
conformità e a qualsiasimisura correttiva adottata;
4) a seguitodi una richiestamotivatadell’autoritàdi vigi-
lanza, forniscono tutte le informazioni e ladocumenta-
zionenecessarieper dimostrare la conformitàdell’AEE,
in lingua italiana, e cooperano con tale autorità, su ri-
chiestadi quest’ultima, inmerito aqualsiasi azione in-
trapresapergarantire laconformitàdelleAEEchehan-
no immesso sulmercato.
Un
importatore o distributore è ritenuto un fabbricante
ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando im-
mette sul mercato AEE con il
proprio nome o marchio
commerciale omodificaAEE
già immesse sul mercato in
modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili
possa esserne condizionata.
Gli operatori economici notificano, su richiesta, all’auto-
rità di vigilanza nazionale delmercato per un periodo di
dieci anni dall’immissione sulmercatodell’AEE:
a)qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro
un’AEE;
b)qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito
un’AEE.
ConformitàdelleAEE
DichiarazioneUE di conformità
La dichiarazioneUE di conformità attesta che è stata di-
mostrata la conformità alle prescrizioni previste per la
prevenzione (Allegato II).
L’
AllegatoVI
contiene la struttura tipodi dichiarazionedi
conformità egli elementi chedevono esserepresenti. La
dichiarazione è redatta in italiano.
Nei casi in cui altrenormative applicabili dell’Unione ri-
chiedono l’applicazionedi una procedura di valutazio-
ne della conformità, che sia almeno altrettanto rigorosa,
la conformità alle prescrizioni può essere dimostrata
nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una
documentazione tecnica unica.
Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si
assume la responsabilità della conformità dell’AEE.
Documentazionedel prodotto
La documentazione tecnica è redatta secondo la
norma
armonizzata EN 50581:2012
, in una delle lingue uffi-
ciali dell’Unione.
In seguito ad una richiestamotivata dell’autorità di vigi-
lanza nazionale del mercato, il fabbricante fornisce una
traduzione delle parti pertinenti della documentazione
tecnica in italiano. L’autorità di vigilanza può fissare un
termine pari a trenta giorni.
MarcaturaCE
La
marcatura CE
è soggetta ai principi generali esposti
all’articolo30del Regolamento (CE) n. 765/2008.
LamarcaturaCEè
apposta sull’AEEfinitao sulla targhet-
ta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile
.
Qualora la natura dell’AEE non lo consenta o non lo giu-
stifichi, essa è apposta sull’imballaggio e sui documenti
di accompagnamento.
È apposta sull’AEE prima della sua immissione sul mer-
cato.
Per approfondimenti consultare i file:
-Allegato I.pdf
-D. Lgs. 4marzo 2014 n. 27.pdf
-Allegato II.pdf
alla notizia1564
suwww.informaimpresa.it
AMBIENTE
104 Rifiuti.Attuazione direttiva2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE).
Decreto Legislativo 14marzo 2014 n. 49 - Introduzione.
ATTUAZIONEDIRETTIVA2012/19/UESUI RIFIUTI
DIAPPARECCHIATUREELETTRICHE
EDELETTRONICHE (RAEE)
D.LGS.14MARZO2014N.49
(invigoredal 12 aprile2014)
La normativa in oggetto si applica alle
apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE
). Va a sostituire il D.Lgs.
151/05, apportando alcune sostanzialimodifiche.
Le
apparecchiature elettriche ed elettroniche
sono quel-
le che dipendono da correnti elettriche o campi elettro-
magnetici e le apparecchiature di generazione, trasferi-
mento e misure di tali correnti e campi, progettate per
essereusate conuna tensionenon superiorea1000volt
per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente
continua.
I
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o
RAEE
sono le apparecchiature, inclusi tutti i componenti,
sottoinsiemi e materiali di consumo, che sono parte in-
tegrante del prodotto nel momento in cui il detentore si
disfi, abbia l’intenzione o l’obbligodi disfarsene.
Viene definito l’ambitodi applicazione come segue:
Ambito
-AEEdell’
Allegato I
ed esemplificatenell’
Allegato II
fino
al 14/08/2018
- AEE dell
’Allegato III
ed esemplificate nell’
Allegato IV
dal 15/08/2018.
Sono fatte salve le norme inmateria di sicurezza, il Re-
golamento Reach, la progettazione ecocompatibile dei
prodotti connessi all’energia, la restrizionedell’usodi so-
stanzepericolose (
D.Lgs.4marzo2014n.27-
vedi appo-
sita sezione), il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive
modificazioni.
Sono
escluse
:
- apparecchiature utilizzate per la
sicurezza nazionale
;
-
parti di apparecchiature che non rientrano nel campo di
applicazione del presente decreto e sono utilizzate solo
per queste apparecchiature;
-
lampade a incandescenza
;
dal 15/08/2018:
- apparecchiature destinate all’
invio nello spazio
;
-
utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
-
installazioni fisse di grandi dimensioni
;
6
InformaImpresa
Venerdì
5
settembre
2014
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...24
Powered by FlippingBook