InformaImpresa 16/2014 - page 12

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InformaImpresa
Venerdì
5
settembre
2014
Meccanica) del 2 novembre 2010 (settori Orafo e Odonto-
tecnico).
Con appositi Verbali sottoscritti il 22.07.2014, le par-
ti valutati i risultati relativi all’andamento dei parame-
tri nel periodo di riferimento, hanno confermato i valori
dell’EET previsti con decorrenza dal 01.07.2014 per le
imprese artigiane dei settori: 1)Meccanica, 2) Orafo e 3)
Odontotecnico.
Per approfondimenti consultare i file:
-
EETMetalmeccanici LUG2014-GIU2015DTLVE.pdf
-EETORAFI LUG2014-GIU2015DTLVE.pdf
-EETodontotecnici LUG2014-GIU2015DTLVE.pdf
alla notizia1545
suwww.informaimpresa.it
contrattuale
89 AreaTessile-Moda: sottoscritto il 25 luglio
2014 l’Accordo di rinnovo del Contratto
CollettivoNazionale di lavoro.
Il 25 lugliou.s.ConfartigianatoeOOSSnazionali hanno sot-
toscritto l’Accordoper il rinnovodel CCNLartigianodell’Area
Tessile-Moda, scaduto il 31 dicembre 2012.
Il 25 luglio 2014 la Confartigianato e le altre Organiz-
zazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con
CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rin-
novo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro(CCNL)
che si applicaalle impreseartigiane scaduto il 31dicem-
bre 2012. Nella medesima giornata è stato sottoscritto
anche l’Accordo per il rinnovo del CCNL applicabile alle
Piccole e Medie industrie del settore Tessile - Abbiglia-
mento -Moda - Calzature - Pelli e cuoio -Occhiali - Gio-
cattoli -Penne, spazzole e pennelli.
Di seguito èpropostauna
sintesi
dellenovità relative al rin-
novo del
contrattonazionale artigiano.
Il nuovoCCNLAreaTessile-Moda decorre
dal 1° gennaio
2013 e sarà in vigore fino al 30giugno2016
. La decor-
renza delle variazioni introdotte è quella della data di
sottoscrizione, 25 luglio 2014, fatte salve diverse speci-
fiche decorrenze previste per singoli istituti.
È previsto nel triennio un incremento complessivo del-
la
retribuzione tabellare
(ex paga base, contingenza ed
EDR) sul 3° livello rispettivamente di 65 euro per il set-
tore Abbigliamento, di 65,30 euro per il settore Tessile-
Calzaturiero, di 64,61 euro per il settore Lavorazioni a
mano e su misura, di 65 euro per il settore Pulitintola-
vanderie e di 65,97 euro per il settore Occhialeria. Tali
aumenti, per tutti i settori, sono suddivisi in tre tranches
da erogare con decorrenza 1° agosto 2014, 1° aprile
2015 e1°maggio2016.
Al personale in forza alla data del 25.07.2014
il periodo
dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014 (c.d. periodo di
carenzacontrattuale)
ècopertoconapposito importo
una
tantum di 105 euro lordi
(suddivisibile in quotemensili,
o frazioni, in relazionealladuratadel rapportonel perio-
do interessato) daerogarsi indue soluzioni: laprimapari
adeuro55 con la retribuzionedelmesedi ottobre2014,
la senconda pari ad euro 50 con la retribuzione del me-
se di marzo 2015.
Agli apprendisti in forza alla data del
25.07.2014 sarà erogato a titolodi una tantum l’impor-
to di 73,50 euro
(70% di 105 euro) secondo lemedesi-
medecorrenzedi cui sopra (ottobre2014–marzo2015).
L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto in
casodi rapportopart time, per serviziomilitare,materni-
tà facoltativa, sospensione permancanza di lavoro.
Eventuali importi corrisposti a titolodi anticipazione sui
futurimiglioramenti contrattuali devono considerarsi co-
me anticipazioni degli importi di “una tantum”. Tali im-
porti devonoesseredetratti dall’“una tantum”finoa con-
correnza.
Tra lenovità introdotte con il rinnovodel CCNL, sotto il profi-
lo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.
Contratto a tempodeterminato:
viene riscritto l’art. 53, adeguando la norma alle novi-
tà introdotte in materia di contratto a termine dal D.L.
34/2014. Sono superate le causali giustificative che il
precedente CCNL prevedeva ai fini dell’assunzione con
contratto a tempo determinato. È possibile stipulare –
per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione - un
contratto a termine
senza causale
per una duratamassi-
ma di 36mesi.
Nelle ipotesi di assunzione a termine per sostituzione
è consentito un periodo di affiancamento della
durata
massima complessiva di 90giorni di calendario
(l’affian-
camento può essere svolto sia prima che dopo l’assenza
del lavoratore da sostituire). Il periodo di affiancamento
del lavoratore assente per malattia è consentito per le
malattie di lunga durata, intendosi per tali quelle supe-
riori a2mesi.
A seguito delle novità legislative recate dal citato D.L.
34/2014 sono stati parzialmente aggiornati i limiti
quantitativi per le assunzioni a tempodeterminato:
- per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (la-
voratori a tempo indeterminato e apprendisti): 2 lavo-
ratori a termine;
- per le imprese con più di 5 dipendenti (lavoratori a
tempo indeterminato e apprendisti): un lavotatore a
termine ogni due dipendenti in forza.
Ai fini della verifica del rispetto dei predetti limiti non
deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sostitu-
zionedel personale assente condiritto alla conservazio-
nedel posto.
Vengono ribaditi gli intervalli temporali tra due contratti
a termine fissati rispettivamente in 10 giorni per i con-
tratti di duratafinoa6mesi ed in20giorni per i contratti
a termine di durata superiore ai 6mesi. Sono esenti dai
predetti intervalli temporali le assunzioni a termine ef-
fettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto.
Apprendistato:
per i contratti di apprendistato professionalizzante sti-
pulati fino al 31 luglio 2014 si continuerà ad applicare
la normativa previgente. Per i rapporti di apprendistato
professionalizzante che vengono sottoscritti
a decorrere
dal 1° agosto 2014 è prevista una nuova disciplina
che
tiene conto delle recenti evoluzioni normative. La nuova
regolamentazione, conferma la suddivisione ingruppi ri-
spetto al livello di arrivo, adegua le durate dell’appren-
distato al limite massimo di 5 anni previsto dal D.Lgs.
167/2011per l’artigianato (laduratadel primogruppoè
ridottada5anni e seimesi a5anni). Le tabelle retributi-
veprevedonounaprogressioneconpercentuali crescenti
a partire dal 70%, calcolate
sulla retribuzione tabellare
del livello di arrivo
, in cui l’apprendista sarà inquadrato
alla fine del periodo formativo.
Tra le specifiche disposizioni si prevede una del periodo
di prova di durata massima non superiore ai 4 mesi, il
computo dei periodi di apprendistato svolti nei 12mesi
precedenti,
compresi i periodi di apprendistato svolti per
il
conseguimentodellaqualificaodel diplomaprofessio-
nale
. E’ anche previsto l’
allungamento della durata del
tirocinio
inpresenzadi assenze condirittoalla conserva-
zionedel posto, quando la sommadi tali eventi, ciascuno
di almeno10 gg. di durata, non sia inferiore ai 60 giorni
di calendario. Infine, per quanto riguarda la formazione
dell’apprendista, l’accordoprevede che il Piano formativo
individualedeveesseredefinitoentro30giorni di calen-
dariodalla data di stipulazione del contrattodi lavoro.
Malattia ed infortunio:
Inaggiuntaall’ordinarioperiododi comportoprevistodal
CCNL è stato previsto un ulteriore periodo di compor-
to pari ad un massimo di 12mesi, da computarsi in un
periodo di 24mesi consecutivi, qualora il lavoratore sia
affetto da patologie oncologiche o altre gravi infermità,
certificate dalle strutture ospedaliere odalleAA.SS.LL.
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