-
mezzi di trasporto di persone o merci
(esclusi i veicoli
elettrici a due ruote nonomologati);
-
macchinemobili non stradali ad uso professionale
;
-
dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro,
dispositivi medici impiantabili attivi
;
-
apparecchiature per attività di ricerca e sviluppo
.
Tra i soggetti convolti nel sistema di gestione delleAEE
vi sono
-
produttore
: personafisicaogiuridicache, qualunque sia
la tecnica di vendita utilizzata:
a)è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica, o fa pro-
gettare e fabbricare AEE, che commercializza appo-
nendovi il proprio
NOMEoMARCHIOdi fabbrica
;
b)è stabilitanel territorionazionalee rivende sulmerca-
to nazionale, con il suoNOME oMARCHIO di fabbrica,
apparecchiature prodotte da altri fornitori;
c)è stabilita nel territorio nazionale e immette sul mer-
catonazionale, nell’ambitodi un’attività professionale,
AEEdi unPaese terzo;
d) è stabilita inun altroStatomembrodell’Unione Euro-
pea o di un paese terzo e vende sul mercato naziona-
leAEEmediante tecniche di comunicazione a distanza
direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi
dai nuclei domestici;
-
distributore
: persona fisica o giuridica, che rende di-
sponibile sulmercatoun’AEE;
-
distributoreal dettaglio
: personafisicaogiuridica, che
rende disponibile un’AEE all’utilizzatore finale;
-
rappresentante autorizzato
: il
produttore che ha sede
legale in un altro Stato membro dell’Unione europea
e
può designare, conmandato scritto, un rappresentan-
te autorizzato, inteso come persona giuridica stabili-
ta sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di
legale rappresentante di una società stabilita nel ter-
ritorio italiano, responsabile per l’adempimento degli
obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi dellapresen-
te decreto legislativo. Così pure il produttore, stabilito
nel territorionazionale, che
vendeAEE in un altro Stato
membro dell’Unione europea
nel quale non è stabilito,
deve nominare un rappresentante autorizzato presso
quello Stato, responsabile dell’adempimento degli ob-
blighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina
dello Stato in cui è effettuata la vendita.
Sono inoltre definiti
-
RAEE provenienti da nuclei domestici
: RAEE originati
danuclei domestici eRAEEdi origine commerciale, in-
dustriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per na-
tura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
-
RAEEprofessionali
: diversi dai domestici,
-
marchio
: immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla
AEE che permette l’identificazione del produttore;
-
rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici
: RAEE prove-
nienti da nuclei domestici se installati in impianti di
potenza nominale inferiore a 10 kW, che vanno confe-
riti ai centri di raccolta. RAEE di potenza uguale o su-
periore a10 kW sono considerati RAEEprofessionali.
I
produttori
adempionoai propri obblighi di raccolta, trat-
tamento, recupero e smaltimento dei RAEEmediante
si-
stemi di gestione individuali o collettivi
, che operano in
modouniforme sull’intero territorionazionale.
I produttori, attraverso i sistemi di gestione, determina-
no annualmente l’ammontare del
contributo
necessario
per adempiere, nell’anno solaredi riferimento, agli obbli-
ghi imposti dal presentedecreto legislativo, epossono, al
momento dellamessa a disposizione sul mercato nazio-
naledi un’AEE, applicare sul prezzodi venditadella stes-
sa il contributo, indicandolo separatamentenelleproprie
fatture di vendita ai distributori. La presenza del contri-
butopuòessere resanotanell’indicazionedel prezzodel
prodotto all’utilizzatore finale.
Il
Centro di coordinamento
, che ha la forma del consor-
zio, è composto da tutti i
sistemi collettivi
di gestione
dei RAEE provenienti dai
nuclei domestici
. Ad esso pos-
sono partecipare anche i
sistemi individuali
di gestione
dei RAEEdomestici ed i sistemi di gestionedei
RAEEpro-
fessionali.
Tra i compiti del Centro di coordinamento vi è quello di
garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta
comunali, inmodo omogeneo su tutto il territorionazio-
nale, da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del
principio di concorrenza e non discriminazione, al fine
di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comu-
ni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata,
riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legi-
slativo.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decre-
to, il Centro di coordinamento predispone un apposito
elenco
, in cui i titolari degli
impianti di trattamento dei
RAEE
sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comu-
nicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare an-
nualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile
di ogni anno.
Per informazioni più dettagliate su produttori e distribu-
tori di AEE si rimanda alla specifica sezione.
Per approfondimenti consultare il file:
- d Lgs 49 del 14marzo 2014.pdf
alla notizia1565
suwww.informaimpresa.it
e la notizia n. 103 di questo InformaImpresa:
-Restrizione uso sostanze pericolose nelleAEE.
AMBIENTE
105 Rifiuti.Norme per i produttori AEE.
Decreto Legislativo 14marzo 2014 n. 49 -Adempimenti.
PRODUTTORIAEE
decreto legislativo14marzo2014n.49
decreto25 settembre2007n.185
Adempimenti
Composizione delle apparecchiature
Le informazioni sono contenute nella sezione “
Restrizio-
neuso sostanzepericolose”
(D.Lgs. 4.3.2014n. 27)
Informazione agli utilizzatori e agli impianti di trattamento
A_
Il produttore, all’internodelle istruzioni per l’uso, deve
fornire adeguate informazioni riguardanti:
1)l’obbligo di avviare il RAEE alla raccolta separata e di
non inserirlo tra i rifiuti urbanimisti;
2)i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di
riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto
dell’acquisto di una nuova o il conferimento gratuito
perRAEEdi piccolissimedimensioni (dimensioni ester-
ne inferiori a25 cm);
3)i potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana
delle sostanze pericolose, contenute nelle apparec-
chiature stesse;
4)il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al
riciclaggio e ad altre forme di recuperodei RAEE;
5)il significatodel simbolodel contenitore della spazza-
tura barrato (Allegato IX)
Se non è prevista la fornitura delle istruzioni, tenendo
conto della tipologia di apparecchiatura, le informazio-
ni saranno fornite dal distributore al dettaglio, presso il
puntodi vendita.
B_
Il produttore fornisceagli impianti di trattamentoade-
guato edi riciclaggio, nonchè ai centri di preparazione
per il riutilizzo, le informazioni gratuite, in formacarta-
ceaoelettronicao tramitebancadati del Centrodi co-
ordinamento, sui diversi tipi di componenti emateriali
costituenti l’apparecchiatura, nonché il punto dove so-
no collocate le sostanze pericolose. Per ogni nuova ti-
pologia di RAEE, le informazioni devono essere fornite
entroun annodalla data di immissione sulmercato.
Marchio di identificazione
Dal 9 ottobre 2014 saranno obbligatorie le prescrizioni
inmerito almarchiodi identificazione.
Il produttore appone un marchio sulle apparecchiature
InformaImpresa
7
Venerdì
5
settembre
2014