Piano di Tutela delle Acque regionale. Entro il 07/12/2012 deve essere presentato un piano di adeguamento degli scarichi di acque meteoriche e di dilavamento, da attuarsi entro il 31/12/2015
Si fa seguito alla nota del 26 febbraio 2012 per informare che entro il 7 dicembre 2012 diverse aziende dovranno predisporre un piano di adeguamento per il contenimento delle acque meteoriche di dilavamento, delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio, in seguito all’entrata in vigore del piano di tutela delle acque - P.T.A. - approvato con apposite deliberazioni del consiglio regionale del Veneto, l’ultima delle quali del 28 agosto 2012 (pubblicata nel B.U.R. n. 75 del 11 settembre 2012) recante precisazioni attuative alle norme tecniche di attuazione - N.T.A. - che lo rendono operativo.
Il documento costituisce uno specifico piano di settore, dove il legislatore ha disposto che le regioni, sentite la provincie, adottino un P.T.A. che contenga tutte le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
Ma chi è soggetto ?
Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, sono previsti 3 casi possibili.
CASO 1, in cui tutte le acque meteoriche sono considerate “reflui industriali”
Riguarda le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di attività in seguito elencate, dove vi sia la presenza di:
a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;
b) lavorazioni;
c) ogni altra attività o circostanza,
che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia.
Le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue di origine produttiva.
Elenco delle attività
1. Attività energetiche:
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas;
1.3. Cokerie;
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;
2 Impianti di produzione e trasformazione dei metalli;
3. Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli;
4. Industria dei prodotti minerali;
4.1. Impianti per la produzione di clinker (cemento) o di calce viva;
4.2. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti dell’amianto;
4.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli per la produzione di fibre di vetro;
4.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli per la produzione di fibre minerali;
4.5. Impianti per la fabbricazione di tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle;
5 Industrie chimiche;
6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti;
7. Impianti di produzione di pneumatici;
8. Depositi di rottami;
9. Centri di raccolta dei veicoli fuori uso;
10. Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio;
11. Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta, carta e cartoni;
12. Impianti per il trattamento di fibre tessili: operazioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa, tintura e finissaggio;
13. Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
14. Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
15. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno;
16. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico;
I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura.
Al fine di ridurre i quantitativi di acque meteoriche da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all’aperto o ricorrono le circostanze di cui sopra, e può altresì prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici.
CASO 2, in cui le acque meteoriche di 1^ pioggia sono considerate reflui industriali, mentre le acque meteoriche di seconda pioggia non sono soggette ad alcun vincolo
Nei seguenti casi:
a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al precedente Caso 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m2
c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al precedente Caso 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;
d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi di estensione superiore o uguale a 5000 m2;
e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti;
le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura.
Lo scarico è soggetto al rilascio dell’autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda del corpo idrico recettore.
Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio.
Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico.
CASO 3, in cui le acque meteoriche NON SONO considerate reflui industriali
Le seguenti superfici:
a) strade pubbliche e private;
b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al precedente Caso 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m2;
d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m2;
e) tutte le altre superfici non previste ai precedenti Casi 1 e 2;
le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo.
Nei casi previsti dal presente Caso 3 negli insediamenti esistenti, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione della acque ivi convogliate.
Come presentare il piano di adeguamento
Per i Casi 1 e 2 il piano di adeguamento da presentarsi entro il 7 dicembre 2012 dovrà:
- contenere, quali elementi minimi, la planimetria delle superfici interessate corredata da una descrizione degli interventi in programma;
- garantire la sua realizzazione per quanto la ditta ha previsto, entro il 31 dicembre 2015.
Quando realizzato il piano, sempre entro e non oltre il 31 dicembre 2015 dovrà essere trasmessa all’autorità competente apposita domanda di autorizzazione per il conseguimento della prevista autorizzazione allo scarico di acque reflue di origine produttiva.
Sono dunque 3 gli anni concessi dal P.T.A. per adeguare la gestione di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio nei Casi 1 e 2 sopra specificati.
Alcune definizioni
Si rammentano infine alcune definizioni:
- acque di lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti;
- acque di prima pioggia: i primi 5 millimetri di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
- acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell’ambito del medesimo evento piovoso;
- acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
Informazioni possono essere richieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza